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Le riforme giurisdizionali
Una complessiva riforma delle funzioni giurisdizionali e di controllo della Corte aveva formato oggetto di diversi progetti di legge, nessuno dei quali era mai riuscito a conseguire l'approvazione del Parlamento. La riforma a lungo attesa è stata infine realizzata fra il 1993 ed i primi mesi del 1994 con una serie di decreti-legge e, poi, con le leggi n. 19 e 20 del 14 gennaio 1994. La legge n. 19 del 14/01/1994 ha istituito le Sezioni Giurisdizionali Regionali con competenza generale in materia di contabilità pubblica e di pensioni. Presso ciascuna sezione è stato istituito un ufficio di Procura. È stato così esteso all'intero territorio nazionale il modello già utilizzato dal legislatore per le sezioni giurisdizionali da tempo funzionanti in Sicilia e Sardegna (le Sezioni giurisdizionali per la Campania, la Puglia e la Calabria, istituite dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, avevano invece competenza limitata alle materie di contabilità pubblica). In secondo luogo, la legge n. 19 ha istituito due Sezioni giurisdizionali centrali con funzioni di giudice d'appello contro le sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali. In terzo luogo, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti sono state trasformate in organo di chiusura del sistema di giurisdizione amministrativo-contabile, essendo ad esse attribuita la competenza a decidere unicamente le questioni di massima ed i conflitti di competenza.

 

La riforma delle funzioni controllo
La legge n. 20, del 14 gennaio 1994, ha avuto ad oggetto la riforma delle funzioni di controllo. I tratti fondamentali del modello di controllo prefigurato dalla legge di riforma sono tre. In primo luogo, il controllo preventivo di legittimità è limitato e concentrato sugli atti fondamentali del Governo (e non più sull'universo degli atti prodotti dall'amministrazione: cinque milioni prima della riforma); in secondo luogo, viene potenziato e generalizzato a tutte le amministrazioni il controllo successivo sulla gestione, da svolgere sulla base di appositi programmi elaborati dalla Corte dei conti, che riferisce al Parlamento nazionale ed ai Consigli regionali sull'esito dei controlli eseguiti; in terzo luogo viene attribuito alla Corte dei conti il compito di verificare la funzionalità dei controlli interni all'amministrazione che erano praticamente scomparsi e che altre norme recenti hanno reintrodotto. La nuova architettura dei controlli così come articolati dalla legge n. 20 dovrebbe produrre due risultati significativi: da una parte, una più responsabile gestione delle risorse da parte degli amministratori pubblici; dall'altra, verifiche ed analisi incentrate non solo sulla legittima impostazione e svolgimento di attività amministrative, ma anche sui risultati conseguiti, sulla congruenza fra questi risultati ed i programmi stabiliti, sui costi e sulla qualità dei servizi, sulla soddisfazione degli utenti. Nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita alla Corte dei conti dall'art. 4 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, le Sezioni Riunite hanno approvato, con deliberazioni nn. 1/97 e 2/97 in data 13-6-1997, i regolamenti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24-6-1997, concernenti l'organizzazione dei Collegi regionali di controllo, di una Sezione di controllo della Corte per gli affari comunitari ed internazionali e l'organizzazione di un Seminario permanente dei controlli. L'assetto amministrativo della Corte comprende: la Presidenza, il Segretariato Generale, il Consiglio di Presidenza, per il governo del personale di magistratura ed il Consiglio di amministrazione, per il personale amministrativo.